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Corte di Cassazione, 25 agosto 2025, ordinanza n. 23852:
“Va, inoltre, rilevato che il Tribunale, nel ritenere inidonea a provare la vicenda traslativa del credito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione e la dichiarazione del cedente, si è uniformato all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, vedi anche le più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cessione in blocco dei crediti
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