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Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3467 del 10 ottobre 2025:
“Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un credito derivante da un rapporto di conto corrente di corrispondenza garantito mediante fideiussione, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato ex art. 2697 c.c. della produzione in giudizio, oltre che della fideiussione, del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali.
La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l’annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall’apertura dello stesso.
Tale assunto è confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).
Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto di fideiussione e quello istitutivo del rapporto di conto corrente, ma l’opposta non ha prodotto nei termini consentiti dal codice di rito gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel lontano 1997, bensì soltanto il certificato ex art. 50 TUB e gli estratti relativi al passaggio a sofferenza del rapporto, relativi agli anni 2018-2019 (all.29).
E d’altronde la stessa parte opposta a precisare, nella propria comparsa di risposta, di essersi riservata la produzione della serie integrale degli estratti nei termini di legge (cfr. pag.34).
Tale deposito però non è avvenuto entro i termini per la produzione di documenti stabiliti dall’art. 171 ter n.2 c.p.c., bensì soltanto tre giorni prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. (tra l’altro tramite un irrituale “foglio di precisazione delle conclusioni”, non previsto dal modello decisionale a trattazione orale, e comunque solo relativamente al periodo 2014-2017), sicché deve considerarsi senz’altro inammissibile perché tardivo.
(…) Quanto infine all’estratto ex art. 50 TUB, va ricordato che la norma in questione, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com’è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648 c.p.c. dove l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.
La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l’onere probatorio a carico del creditore”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancato assolvimento dell’onere della prova – mancata produzione di tutti gli estratti conto
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