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Tribunale di Milano, sentenza n. 2591 del 25 marzo 2026:
“Deve invece trovare accoglimento l’eccezione relativa all’indeterminatezza del tasso di interesse convenuto tra le parti.
Con riferimento agli interessi corrispettivi il contratto del 2012 prevedeva:
f) Gli interessi saranno calcolati ad un tasso variabile (…) pari all’Euribor 6 mesi rilevato a cura della FBE (…) il secondo giorno lavorativo Target antecedente la stipula del presente contratto (…) arrotondato allo 0,05 (…).
(…) Deve ritenersi, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 20801/2024) che, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza, è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell’Euribor.
Nel caso di specie, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell’Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo.
La pattuizione è pertanto nulla per indeterminatezza e da ciò deriva, al pari del caso di mancata pattuizione, l’applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB.
In ogni caso, anche volendo aderire alla tesi del C.t.p dell’opposta, secondo la quale “l’indicazione dell’Euribor in contratto deve intendersi univocamente riferita a quello rilevato in modo standard… ossia l’Euribor a base 360…”
deve anche evidenziarsi che, tanto il piano di ammortamento allegato al contratto originario, quanto quello allegato al successivo patto del 18.06.15, indicavano esclusivamente pagina 15 di 17 le quote capitali delle rate “crescenti”, senza precisare l’ammontare complessivo delle stesse e la quota interessi.
Tali dati, al pari della metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi, non erano esplicitati neppure in contratto.
Inoltre, il patto del 2015 faceva riferimento a due rate interessi scadenti il 30/06/2015 pari ad € 26.864,18 (pratica n. 83208/01) ed € 9.715,72 (pratica nr. 83208/202), senza, anche in tal caso chiarire come le stesse fossero state determinate.
Per quanto sopra, non essendovi negli accordi conclusi tra le parti un’univoca indicazione degli interessi pattuiti o dei criteri per calcolarli, l’importo ingiunto deve essere rideterminato secondo i seguenti conteggi svolti dal C.t.u., esenti da errori metodologici, applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b. e determinando il dovuto al momento della decadenza dal beneficio del termine”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza del tasso variabile Euribor
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Corte di Cassazione, 25/07/2024, ordinanza n. 20801: Indeterminatezza del tasso variabile



