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Corte di Appello di Bari, 19/11/2025:
“Ciò premesso, vanno esaminati i primi tre motivi di appello – da trattarsi congiuntamente, essendo l’uno conseguenziale all’altro – con i quali la banca appellante, sostanzialmente, ripropone la questione giuridica sull’inclusione anche dei costi delle polizze assicurative stipulate – nella specie della Polizza CPI (“Credit Protection Insurance”) – contestualmente alla conclusione di contratti di finanziamento per la determinazione del tasso di interessi applicato, e per la conseguente verifica del superamento della soglia di usura.
(…) Secondo quanto dispone il comma 4 della predetta norma, per la determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”.
Sul punto, si è pronunciata recentemente, la Suprema Corte di Cassazione che ha riaffermato il principio secondo cui: “Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l’incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all’assicurazione) collegati all’erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l’indice che esprime la detta incidenza.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15114 del 6/06/2025).
Ed invero, questa recentissima pronuncia, ha confermato l’orientamento in materia, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644 c.p., comma 4, essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova (…).
È evidente che la decisione adottata dal Tribunale nel caso che qui ci occupa è coerente con gli indirizzi surrichiamati, avendo proceduto, ai fini della verifica del superamento del c.d. “tasso soglia”, ad includere anche il costo della polizza assicurativa denominata “Creditor Protection Insurance” stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, ravvisandone un collegamento funzionale, come affermato dal C.T.U., nel proprio elaborato peritale.
Trattasi, infatti, di spesa assicurativa a beneficio del mutuante, finalizzata a garantire la restituzione del capitale mutuato, e, perciò, costituente remunerazione della prestazione di finanziamento, computabile ai fini della rilevazione dell’usura, quale costo sostanzialmente imposto dall’istituto finanziatore, per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta del soggetto finanziato.
Inoltre, correttamente il Tribunale ha rilevato che, tale collegamento funzionale tra la polizza assicurativa ed il finanziamento, risulta dalla stessa nota informativa, allegata alla polizza CPI, che fa esplicito riferimento al contratto di finanziamento al quale risulta dunque collegato e specifica che la polizza si pone lo scopo di offrire all’assicurato <prestazioni assicurative consistenti nel (A) rimborso di rate di finanziamento […] al verificarsi di uno dei seguenti eventi: inabilità temporanea totale da infortunio e malattia; disoccupazione […];
(B) rimborso del debito residuo in linea capitale […] al verificarsi di uno degli eventi: morte; invalidità permanente totale da infortunio e malattia>;
inoltre, all’art. 11 delle norme che regolano l’assicurazione in generale, è previsto che: <l’assicurazione scade
alle ore 24 del giorno in cui è prevista la scadenza dell’ultima rata>.
(…) Dunque, in tutti i casi nei quali la polizza è stata sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento – come nel caso di specie – al di là del mero dato formale contrattuale, deve presumersi che il suo inserimento nel contratto sia stata una delle condizioni che hanno indotto le parti a concludere l’accordo e che, pertanto, sia stata sostanzialmente obbligatoria al fine di accedere al finanziamento.
Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha quindi posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo.
Né ha rilievo la circostanza dedotta dalla banca appellante che, all’epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d’Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso che dette istruzioni sono norme secondarie e non vincolanti.
(…) Quindi, al fine della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l’incidenza di tutti i costi,
nessuno escluso – ivi compresi quelli relativi all’assicurazione – collegati all’erogazione del credito”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Polizza assicurativa CPI e usura
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