Corte di Cassazione e fideiussione, Fideiussioni omnibus parzialmente nulle, nullità parziale, contratti di fideiussione cc.dd. “a valle” sono parzialmente nulli, perizia econometrica mutuo Milano, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, indeterminatezza mutuo con piano di ammortamento alla francese, analisi mutuo, indeterminatezza mutuo a tasso variabile, indeterminatezza mutuo a tasso variabile, anatocismo mutuo alla francese
Corte di Cassazione, 03 gennaio 2026, ordinanza n. 188:
“2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si articola, non può trovare accoglimento.
2.1. Quanto al primo motivo, questa Corte ha già da tempo chiarito che i contratti di fideiussione c.d. “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della Legge n. 287/1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 с.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024), costituendo tale ultimo accertamento profilo inerente al merito e non sindacabile, ove assistito da motivazione che si sottragga al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità.
Osservato, allora, che la Corte territoriale ha argomentatamente ritenuto che nel concreto non emergessero elementi per affermare l’interdipendenza delle clausole, il motivo viene a sindacare in modo inammissibile questo accertamento, impugnando l’affermazione della Corte d’appello su un piano della mera confutazione fattuale e peraltro con l’apodittica – ma indimostrata – affermazione di carattere generale, secondo cui sempre la nullità delle clausole che riproducono l’intesa restrittiva della concorrenza dovrebbe necessariamente estendersi all’intero contratto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni omnibus parzialmente nulle
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