Tribunale di Livorno e Contratti bancari, modifica delle condizioni economiche, perizia econometrica mutuo Milano, scrittura privata, titolo esecutivo, commercialista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, mancanza atto pubblico, invalidità art. 474 c.p.c.
Tribunale di Livorno, ordinanza del 27 gennaio 2026:
“Sennonché, il contratto modificativo, quale deve intendersi quello del 2022, è stato redatto sì con la forma scritta, ma non nelle forme dell’atto notarile e né della scrittura privata autenticata.
Di conseguenza, il titolo azionato dal pignorante è parziale e incompleto, poiché il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario è stata modificata nel 2022 con una scrittura privata semplice, la quale non può sussumersi nella categoria dei titoli esecutivi stragiudiziali di cui all’art. 474 c.p.c., che non è stata nemmeno indicata nell’atto di precetto e neppure prodotta dal pignorante entro i quindici giorni dal deposito della nota di iscrizione a ruolo (ex art. 557 c.p.c.).
La tesi argomentata dalla creditrice opposta, secondo la quale, “il mutuo fondiario come titolo esecutivo conserva la sua efficacia esecutiva, anche se talune condizioni siano state successivamente rinegoziate per iscritto” (cfr. memoria difensiva) non appare condivisibile per le ragioni summenzionate: ovverosia per essere intercorsa, pacificamente, tra le parti una modifica della clausola accessoria relativa al termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria.
Tanto che il pignorante, per avvalersi della clausola di risoluzione o decadenza del beneficio del termine, per il ritardo nel pagamento di almeno una rata, avrebbe dovuto tenere conto del nuovo piano di ammortamento sottoscritto nel 2022.
Dunque, l’assetto negoziale complessivo alla data del pignoramento, per effetto di una scrittura modificativa parziale del contratto originario, non può che essere dato dalla combinazione dei due schemi contrattuali.
Di conseguenza, tutti gli elementi dell’obbligazione di pagamento contenuti nel titolo stragiudiziale devono avere i requisiti di forma prescritti dall’art. 474 c.p.c.
In conclusione, il motivo di opposizione è fondato, ritenendo che il pignorante abbia agito in forza di un titolo stragiudiziale, parzialmente modificato (in punto di termini di adempimento e di pagamento di interessi), senza azionare anche il contratto modificativo, risultato comunque privo dei requisiti formali richiesti ex art. 474 c.p.c.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Scrittura privata e titolo esecutivo
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