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Tribunale di Oristano, 26 febbraio 2026, sentenza n. 127:
“Nel caso dì specie, la quietanza appare essere una mera clausola di stile riprodotta a stampone dal notaio rogante, mentre la dichiarazione di vincolo è l’unica che appare essere aderente al caso concreto.
Ritenuto, quindi, provato che la somma è stata inizialmente vincolata, Pt_4 avrebbe dovuto provare che il deposito è stato poi effettivamente svincolato, in quanto solo tale fatto avrebbe trasformato quella che è all’evidenza una mera promessa in un mutuo vero e proprio, che, come ricorda la difesa Pt_4 è contratto reale (art. 1822 c.c.), e ciò non ha fatto.
Si deve quindi concludere che la somma da mutuare non sia mai stata effettivamente versata, e quindi non deve neanche essere restituita.
L’ostacolo all’esecuzione, quindi, non è tanto l’inidoneità del mutuo in forma pubblica a costituire titolo esecutivo, quanto la radicale inesistenza dell’obbligazione oggetto dì esecuzione.
L’accoglimento del motivo, soddisfacendo in modo pieno e definitivo la pretesa dei sig.ri Pr_J e Pr_3 di fermare l’esecuzione forzata, rende superfluo l’esame degli altri motivi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Prova del mutuo condizionato
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