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Tribunale di Padova, ordinanza del 27 dicembre 2025:
“Ritenuta la sussistenza di fumus boni iuris con riferimento al secondo motivo di opposizione, con cui parte opponente eccepisce che il credito consacrato nel titolo esecutivo qui azionato abbia perduto il requisito della liquidità a causa della rinegoziazione delle condizioni contrattuali avvenuta mediante scrittura privata in data 31.07.2009, mediante la quale è stato modificato il tasso d’interesse (…).
Considerato infatti che l’art. 474 cpc condiziona l’esecuzione forzata all’esistenza di un titolo esecutivo relativo a un diritto “certo, liquido ed esigibile”, laddove il comma 2, n. 3, della stessa norma riconosce efficacia esecutiva agli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale quando contengano l’obbligazione di pagare una somma di denaro;
Verificato che in applicazione di tale disposto normativo la giurisprudenza ha chiarito come il contratto di mutuo integri titolo esecutivo quando, da un lato, sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
dall’altro, la somma mutuata sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche tramite una mera operazione contabile;
dall’altro ancora, il diritto di credito indicato in contratto e poi azionato sia certo e liquido, ovvero determinato o determinabile con mera operazione matematica;
Ritenuto che il credito azionato dalla procedente con risulta avere tali caratteristiche in quanto, a seguito dell’accordo di rinegoziazione intervenuto con scrittura privata non autenticata, vi è stata – per quanto nella presente sede più rileva – una modifica dell’entità degli interessi applicati, ragione per cui il credito restitutorio non risulta più determinato dal solo atto pubblico di mutuo;
Rilevato allora che le pattuizioni successive hanno modificato la portata del credito indicato nell’originario contratto di mutuo, rendendo indispensabile il ricorso all’atto di rinegoziazione per ricostruire l’esatto ammontare del debito, ragione per cui il credito esigibile non è più ricavabile dal solo contratto di mutuo;
(…) Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, la procedura esecutiva debba essere sospesa, dato che l’assenza ab origine di un valido titolo esecutivo travolge l’intera esecuzione, a prescindere dall’intervento di altro creditore titolato, qual è nel caso di specie Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale peraltro non pare poter comunque dare autonomo impulso all’esecuzione chiedendo la vendita degli immobili staggiti.
Osserva il GE che dagli elementi acquisiti emerge che i sig.ri , e risiedono su tali beni, che costituiscono la loro prima casa, a norma dell’art. 76 dPR 602/1973 comma 1 lettera a), mentre con riferimento al sig. , alla luce dell’atto di intervento depositato, non risulta rispettata la condizione di cui all’art. 76 dPR 602/1973 comma 1 lettera b), secondo cui “L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto”;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rinegoziazione mutuo e titolo esecutivo
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