Mancata pattuizione degli interessi e cms – anatocismo – illegittimità – commissioni di massimo scoperto nulle – usura nei trimestri e superamento del tasso soglia – mancanza di contratto
Con sentenza n. 1107 del 05 maggio 2020, il Tribunale di Lecce, condanna la banca al pagamento di € 48.580,44 in favore del correntista.
In assenza di contratto e quindi di mancata pattuizione scritta delle condizioni contrattuali, viene applicato l’art. 117 TUB, inoltre, veniva dichiarata nulla la clausola che consentiva l’anatocismo, poiché si basava su un uso negoziale.
In merito, invece, alle commissioni di massimo scoperto, il giudice affermava che, “si può ritenere che per il passato, in assenza di una regolamentazione normativa, la clausola di massimo scoperto sia valida se pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, mentre risulti nulla se calcolata sul credito accordato al netto dell’utilizzato, come commissione determinata sull’ammontare massimo dell’utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento”.
Nel caso in questione, “non vi sia alcuna precisazione in merito al conteggio delle commissioni stesse, determinate sulla misura massima dello sconfinamento”, quindi da ritenere illegittime.
Secondo il CTU vi è stato un superamento del tasso-soglia e delle CMS soglia per cui si dovrà applicare quanto previsto dall’art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancata pattuizione degli interessi e cms



