Tribunale di Napoli e contratti bancari, cessione crediti in blocco, Segnalazione in continuità alla Centrale Rischi, illegittima segnalazione centrale rischi, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, anatocismo bancario, mancanza prova istruttoria, perizia econometrica mutuo
Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 marzo 2026:
“Il cessionario, dunque, non è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione, allorquando, procede alla segnalazione c.d. “in continuità” essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l’originaria segnalazione verificando la permanenza sul piano sostanziale delle condizioni che hanno giustificato la segnalazione originaria, ovvero il perdurante inadempimento e l’’assenza di una definizione anche transattiva della posizione, appunto aggiornando la segnalazione (attività obbligatoria); ciò non toglie, a parere di chi scrive, che il presupposto per il c.d. trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l’iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d’Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti ab origine, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile.
In altre parole, al momento della cessione del credito, (…) avrebbe dovuto aver prova dal cedente del corretto svolgimento dell’istruttoria svolta in punto di insolvenza ai fini della segnalazione alla Centrale rischi e della relativa comunicazione al cliente e, ove tale prova non fosse stata fornita, provvedervi autonomamente.
Non essendovi alcun elemento da cui desumere lo svolgimento né dell’istruttoria sullo stato di insolvenza né della comunicazione al ricorrente del preavviso di iscrizione, il fumus boni iuris, della pretesa del ricorrente può ritenersi fondato”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Segnalazione in continuità alla Centrale Rischi
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