Tribunale di Torino e contratti bancari, Lexitor e rimborso delle spese, spese di istruttoria e commissioni da rimborsare, rimborso spese per consumatori, perizia econometrica finanziamento, perizia econometrica credito al consumo, difesa del consumatore, perizia econometrica carta revolving, commercialista esperto in contenzioso bancario Milano, anatocismo e usura bancaria, corte di giustizia europea e rimborso delle spese
Tribunale di Torino, 07 gennaio 2026 (Lexitor):
“13) Per quanto riguarda il metodo di calcolo della misura degli oneri che deve essere rimborsata, secondo dovrebbe applicarsi il criterio della c.d. curva degli interessi, in quanto previsto dai contratti.
La tesi è condivisibile, dovendosi dare seguito all’orientamento espresso da numerosi precedenti di questo Tribunale, e anche della Corte di Appello di Torino (cfr. sent. 137/2023) che hanno già chiarito che, tra le due opzioni, deve essere data prevalenza al criterio previsto dal contratto, ed ovviamente, se il contratto prevede un criterio di rimborso dei costi, questo dovrà essere applicato a tutti i costi rimborsabili sulla base del contratto stesso.
Quindi anche a quelli up front, rispetto ai quali non è rilevante il fatto che siano rimborsabili non per effetto della disciplina originaria ma solo a seguito della nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla restante disciplina contrattuale.
Nel caso in esame, i contratti (docc. 1 e 2 attore, 2 e 3 convenuta) prevedono che in caso di estinzione anticipata i rimborsi saranno calcolati con i criteri previsti nell’allegato denominato “Piano annuale di rimborso interessi e commissione”, il quale a sua volta prevede che il rimborso avverrà “in misura proporzionale rispetto al piano di ammortamento sottoscritto”, clausola che contiene un chiaro riferimento al criterio della curva degli interessi.
14) Chiarite tutte le regole di diritto applicabili, e quindi che è dovuto il rimborso integrale delle spese di istruttoria e delle commissioni di rete esterna non maturate, calcolate con il criterio della curva degli interessi, resta da quantificare la somma dovuta.
Non è applicabile, in tale senso, la prospettazione contabile effettuata da parte attrice, che è contestata sia perché ipotizza una data di estinzione non corretta sia perché applicata il criterio pro rata temporis.
16) Per tutte le ragioni sin qui esposte, in conclusione: – deve rimborsare la quota di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione non maturata;
– in mancanza di prova sulle date effettive in cui l’attore ha estinto anticipatamente i finanziamenti, non ci si può che rifare alle date ammesse dalla stessa banca;
– il criterio di calcolo è quello della c.d. curva degli interessi;
– il conteggio proposto da può essere recepito perché non oggetto di specifica contestazione; – la somma da restituire ammonta quindi ad € 2.302,16;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Lexitor e rimborso delle spese
Articoli correlati:



