accertamento tecnico preventivo, art. 445 bis cpc, compenso minimo, parametri forensi, d.m. 55/2014, spese di lite, perizia econometrica, commercialista esperto in contenzioso bancario
Corte di Cassazione, ordinanza n. 969 del 16 gennaio 2026
Cosa significa per te
Questa ordinanza riguarda i compensi professionali nel procedimento di accertamento tecnico preventivo per invalidità civile e handicap grave. Non tratta di banche. È utile a chi segue cause previdenziali e vuole sapere quale somma minima il giudice non può scendere sotto nel liquidare le spese.
Il caso
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva deciso un ricorso ai sensi dell’art. 445 bis del codice di procedura civile. Si chiedeva l’accertamento del requisito sanitario per le provvidenze agli invalidi civili e il riconoscimento dello status di handicap grave. Il tribunale aveva liquidato 1.170 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori. La parte ha impugnato il decreto di omologa davanti alla Cassazione, sostenendo la violazione dei parametri minimi del d.m. n. 55/2014, nel testo modificato dal d.m. n. 147/2022.
Il ragionamento della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Le domande erano due: l’accertamento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento e il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, che ha valore indeterminabile. Cumulando i due accertamenti, il valore della causa va collocato nel quarto scaglione delle tabelle, tra 26.001 e 52.000 euro.
Anche applicando la riduzione al 50% dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, il compenso per la fase di accertamento tecnico preventivo non può essere inferiore a 1.528 euro.
Decisione
La Cassazione ha indicato in 1.528 euro il compenso minimo inderogabile per la fase di ATP in questa ipotesi, accogliendo il ricorso contro la liquidazione più bassa.
Il commento dello Studio
Per chi si occupa di consulenze tecniche e accertamenti preventivi, il passaggio utile è il metodo: prima si individua il valore della causa, poi lo scaglione, infine i minimi dei parametri. Se ricevi una liquidazione delle spese, confrontala con le tabelle applicabili. La decisione riguarda un caso previdenziale specifico e non va estesa automaticamente ad altre materie.
SINTESI DELL’ARTICOLO: ATP e compenso minimo inderogabile
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