Tribunale di Brindisi e contratti bancari, iscrizione albo art. 106, soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 tub, cessione dei crediti in blocco, titolarità della cessione dei crediti, commercialista esperto in contenzioso bancario, Validità del conferimento dell’incarico al soggetto non iscritto, perizia econometrica mutuo
Tribunale di Brindisi, 08 gennaio 2026, sentenza n. 22:
“Quanto alla sia pur generica eccezione relativa alla legittimazione attiva sostanziale di va rilevato che la società cessionaria odierna opposta, a dimostrazione della propria titolarità del credito, ha prodotto i seguenti documenti che non sono stati di specifica contestazione da parte dell’opponente:
- l’atto di fusione del 10.10.2018 rep.7660/racc.3703 notaio di Torino dal quale risulta che Banco di Napoli S.p.A. è stato incorporato in con conseguente subentro della Società incorporante nel rapporto di mutuo con l’opponente ai sensi dell’art. 2504 bis c.c.;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 16.03.2023 dell’avviso di cessione di crediti a titolo oneroso e pro-soluto ex artt. 1, 4, e 7 L. n.130/1999 da parte di in favore nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione in forza del contratto del 10.03.2023 di cessione di tutti i crediti di derivanti da contratti di finanziamento “concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto” e la cui “lista è pubblicata, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti:
e resterà disponibile fino all’estinzione del relativo credito ceduto”;
- la dichiarazione del 26.02.2024 disattestante l’avvenuta cessione in favore di…dello specifico credito per cui è causa, con l’indicazione sia del numero NDG 2354524345000 attribuito al debitore sia del numero …. riferibile al rapporto di mutuo in essere;
- il contratto di mutuo rep.48464/racc.22617 notaio dd. 2.3.2012, il cui possesso in capo alla odierna opposta, non sarebbe giustificabile, se non ipotizzando l’intervenuta cessione del credito.
È, infine, infondata l’eccezione attorea relativa alla dedotta nullità del precetto per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. in quanto intimato da a mezzo della sua procuratrice, quest’ultima, non iscritta all’albo degli intermediari presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 T.U.B.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata iscrizione di cui all’art. 106 T.U.B. non ha alcuna valenza civilistica, e dalla sua eventuale violazione non deriva alcuna conseguenza sulla validità degli atti sostanziali o processuali, di estrinsecazione della tutela del credito in sede esecutiva o cognitiva, posti in essere dagli operatori trattandosi di norma dispositiva e non imperativa:
“il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, an-che sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass. Civ. n.7243 del 18.3.2024).
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l’opposizione va pertanto rigettata”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Iscrizione albo art. 106
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