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Corte di Cassazione, ordinanza n. 9569 del 14 aprile 2026:
“Ora, l’esame dell’atto di appello (cui il Collegio ha accesso, facendosi questione di error in procedendo, rispetto al quale la Corte di legittimità è giudice anche del fatto) conferma che l’odierna parte ricorrente ebbe a lamentare che il Tribunale avesse «completamente omesso di considerare che, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, devono considerarsi nulle per indeterminatezza dell’oggetto quelle clausole che in tema di commissioni di massimo scoperto ‘recano solo il valore percentuale della commissione rispetto e allo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione’» (cfr. atto di appello, pag. 13).
Come è evidente tale censura nulla ha a che vedere con il richiamato adeguamento dei contratti alla normativa che ha sottoposto a una nuova disciplina le commissioni di affidamento bancarie.
L’art. 2-bis della cit. l. n. 2 del 2009 ha comminato la nullità delle clausole che prevedevano commissioni di massimo scoperto ove il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;
ha sancito altresì la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedevano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di dal fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente prelevamento della somma, o che contemplavano una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente;
la norma ha inoltre disposto che l’ammontare del corrispettivo onnicomprensivo non potesse comunque superare lo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione, e ha stabilito che i contratti in corso alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovessero essere adeguati a queste disposizioni entro centocinquanta giorni dalla stessa data.
Alla suddetta disciplina è dunque estranea alcuna sanatoria della nullità da cui fossero affette le clausole relative alla commissione di massimo scoperto pattuite in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo assetto regolatorio della materia.
Ebbene, come si è visto, i ricorrenti avevano per l’appunto censurato la sentenza di primo grado per non aver rettamente apprezzato il contenuto della loro deduzione, con cui avevano lamentato la nullità parziale del contratto per l’indeterminatezza dell’oggetto della commissione in parola; non può certo sostenersi che essi non abbiano in tal modo validamente impugnato la pronuncia del Tribunale”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: CMS e commissioni bancarie nulle
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