Tribunale di Lodi e contratti bancari, finanziamento per non consumatori, clausola floor per i non consumatori, commercialista esperto in contenzioso bancario, mancanza cap, scelta negoziale, clausola comprensibile non vessatoria, perizia econometrica mutuo, indeterminatezza del tasso floor
Tribunale di Lodi, 22 gennaio 2026, sentenza n. 16:
“I signori (…) sono agricoltori e hanno contratto il mutuo per l’acquisto di una cascina e di terreni agricoli necessari per la loro attività.
Non è possibile, pertanto, qualificarli consumatori con la conseguenza della non applicabilità della disciplina rafforzata del consumatore e della disciplina delle clausole vessatorie; rimane possibile solamente la tutela ordinaria di trasparenza bancaria.
Analizzando il floor si evince che, quanto alla trasparenza bancaria il tasso minimo era chiaramente indicato nel contratto (5,25%), la clausola era esplicita e non ambigua.
Quanto alla mancanza di un relativo cap per un non consumatore l’asimmetria di rischio è considerata scelta negoziale che, se nota e contrattualmente accettata non comporta l’illegittimità del mutuo.
In questo senso la Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1942 del 28 gennaio 2025) ha confermato che la clausola è inclusa nell’autonomia negoziale delle parti, purché chiara e comprensibile; non costituisce di per sé vessatorietà contrattuale; la clausola floor non è soggetta a valutazione di vessatorietà ai sensi dell’art. 34, comma 2, Codice del Consumo quando attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto e/o del corrispettivo e il cliente ne è consapevole al momento della firma.
(…) Il tasso di interesse contenuto nel contratto di mutuo oggetto della presente causa (art. 4 del citato contratto) è descritto come Euribor tre mesi, individuato tramite fonte ufficiale (Decreto Ministero del Tesoro 23/12/1998), con l’indicazione del quotidiano di pubblicazione (Il Sole 24 Ore) e l’indicazione analitica dei mesi di rilevazione per ciascuna rata, maggiorato di uno spread fisso di 1,3136 punti e applicato come tasso trimestrale posticipato.
Il regime di calcolo degli interessi è chiaramente trimestrale posticipato, senza capitalizzazione infra periodale e senza anatocismo occulto, circostanza questa confermata anche dal CTU”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Clausola floor per i non consumatori
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