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Tribunale di Firenze, 25 gennaio 2026:
“ritenuto di dover verificare il TAEG effettivo applicato;
– Ammette CTU econometrica (…)
(…) Stabilisca il consulente se il TAEG indicato nel contratto è corretto.
Nel calcolo si applichi la normativa vigente alla data di sottoscrizione del prestito, ed in particolare si proceda includendo nel calcolo dell’indice “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Nel caso in cui il TAEG pubblicizzato nel contratto differisca da quello applicato, proceda il consulente al ricalcolo del piano di ammortamento applicando il tasso BOT dei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto (art. 124 TUB ante D.lgs. 141/2010; art. 125-bisTUB post D.lgs. 141/2010)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TAEG errato su carta revolving
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