Tribunale di Lecce e contratti bancari, Difformità del TAEG a causa dell’assicurazione, spese di assicurazione, inclusione TAEG, difformità TAEG pattuito, art. 125 TUB, indeterminatezza del TAEG, discrasia del TAEG contrattuale, ricalcolo tassi bot, perizia econometrica finanziamenti, anatocismo e usura bancaria, polizza assicurativa inclusa nel TEG
Tribunale di Lecce, 03 febbraio 2026, sentenza n. 418 (Difformità del TAEG a causa dell’assicurazione):
“Nel caso di specie, il meccanismo di addebito delle coperture assicurative, contestuale all’erogazione del prestito, rivela il collegamento genetico e funzionale al finanziamento delle stesse, predisposte a tutela della Banca mutuante.
I costi de quibus, sostenuti dal cliente per accedere al prestito, hanno connotazione “remunerativa”, sia pure indiretta, nella misura in cui sono computati e addebitati nel “montante” da restituire ratealmente e sono programmati in funzione di garantire all’Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate.
Di talché, le spese assicurative, non propriamente “facoltative” (per come strutturate), avrebbero dovuto essere inserite nel computo del TAEG.
La divergenza rispetto all’indice riassuntivo espresso in contratto, dovuta all’omesso inserimento di alcune voci obbligatorie, è un’anomalia che incide sugli elementi strutturali del contratto e comporta, consequenzialmente, gli effetti invalidanti delle relative pattuizioni, ai sensi dell’art. 125 bis, comma 6, TUB.
La sanzione normativa prescrive la rideterminazione del TAEG, ancorata ai tassi sostitutivi ex lege.
Pertanto, come da quesito, avendo riscontrato un TAEG applicato difforme da quello pattuito il c.t.u. rideterminava il piano di ammortamento ai sensi dell’art. 117 TUB, effettuando il riconteggio, rielaborando il piano di ammortamento con l’applicazione del tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e pari al 1,441%, considerando come capitale richiesto a prestito l’importo di € 50.000,00, ossia l’importo messo a disposizione del…
Quindi, tenuto conto dei pagamenti effettuati, l’importo residuo ancora da corrispondere dagli opponenti alla data del 29 giugno 2015 è risultato pari ad € 13.580,68.
Pertanto, stante l’accertata difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato, conformemente alle indicazioni della giurisprudenza di merito prevalente (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Difformità del TAEG a causa dell’assicurazione
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