Tribunale di Brindisi e contratti bancari, piano di ammortamento in capitalizzazione composta, mancata indicazione della capitalizzazione composta, perizia in opposizione a decreto ingiuntivo, TAEG errato, discrasia del TAEG contrattuale, revoca del decreto ingiuntivo, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica finanziamento, credito al consumo, anatocismo mutuo alla francese, art. 117 TUB, ricalcolo in capitalizzazione semplice, indeterminatezza mutuo alla francese, mancata pattuizione della capitalizzazione composta, interessi di mora in usura
Tribunale di Brindisi, 17 marzo 2026, sentenza n. 401:
“Il perito, ha precisato che è intervenuto nel contratto di finanziamento in qualità di consumatore finale e che nel contratto sono specificati i costi correlati all’erogazione del credito.
Il dott…, pur escludendo eccedenza usuraria per il TEG, ha accertato usurarietà del tasso di mora e verificato che il TAEG del finanziamento è risultato maggiore di quello dichiarato in contratto; ha inoltre riprodotto il piano di ammortamento applicando la formula della capitalizzazione composta e ritenuto che la rata di ammortamento sia stata determinata con una funzione che prevede il montante ad interesse composto (sistema esponenziale) con maggiore costo per interessi;
conseguentemente ha proceduto alla rideterminazione del piano di ammortamento con l’applicazione dei tassi BOT indicati dall’art. 117 TUB e con quantificazione della rata ad interesse semplice, determinando il saldo dare-avere tra le parti, che è risultato essere, alla data della rata n. 53 (27/04/2012 ultimo pagamento), pari a euro 10.043,96 a debito del soggetto finanziato.
Tanto sopra determina una riquantificazione del credito della opposta in € 10.043,96 con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso per un importo superiore.
Gli opponenti in solido vanno pertanto condannati al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 10.043,96 oltre interessi a far data dalla domanda.
(…) il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
– accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. /2020 emesso da questo Tribunale;
– ridetermina il credito di condannando gli opponenti in solido al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 10.043,96, oltre interessi a decorrere dalla domanda;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Piano di ammortamento in capitalizzazione composta
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