Tribunale di Salerno e mutuo, mancata indicazione del regime composto, Capitalizzazione composta non indicata in contratto, nullità mutuo, indeterminatezza mutuo, anatocismo mutuo alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, anatocismo e usura bancaria, perizia econometrica mutuo, ricalcolo art. 117 tub in capitalizzazione semplice, commercialista professionista esperto in contenzioso bancario, mutuo con natura di montante, mancanza di un elemento tipizzante del contratto
Tribunale di Salerno, 05 marzo 2026:
“Venendo invece alla dedotta applicazione del regime di capitalizzazione composta, secondo la prospettazione di parte attrice il regime di capitalizzazione “composto” implica una maggiore onerosità del costo del denaro preso a prestito… in quanto la produzione di interessi su interessi costituisce, di per sé, un maggior costo al contrario di quanto accade nel regime di capitalizzazione semplice – che si assume “fisiologico” ai sensi dell’art. 821, comma 3, c.c.; gli interessi non producono a loro volta interessi e si sommano semplicemente (e) progressivamente al capitale iniziale o non vengono mai moltiplicati per sé stessi, al contrario di quanto accade ove vi sia la capitalizzazione “composta”.
Occorre considerare che, come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 2024, “La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto del contratto ma, una ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).”
Dunque, laddove si accerti in concreto che sia stato applicato il sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi debitori – anche tramite consulenza tecnica d’ufficio contabile, laddove la contestazione sul punto della parte attrice sia sufficientemente specifica e suffragata da una consulenza tecnica di parte, come nel caso di specie (cfr. CTP allegata alla produzione di parte attrice) – costituendo esso un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del contratto bancario di mutuo stipulato ai sensi dell’articolo 117, comma 4, T.U.B., la mancata indicazione o pattuizione espressa della modalità di capitalizzazione “composta” degli interessi determina quale conseguenza la nullità parziale del contratto bancario di cui all’articolo 117, comma 7, T.U.B., con operatività del meccanismo di eterointegrazione (artt. 1339 e 1419, co. 2, c.c.) consistente nella rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del saggio degli interessi passivi pattuiti in misura ultralegale con il rimedio sostitutivo.
Il CTU ha verificato che il piano di ammortamento allegato all’atto di erogazione e quietanza del finanziamento è stato elaborato applicando la capitalizzazione composta degli interessi.
Infatti il CTU ha rilevato che per la determinazione della rata di ammortamento del piano di rimborso prodotto dalla banca è stata utilizzata la formula che in matematica finanziaria è utilizzata nel regime della capitalizzazione composta.
Quindi il CTU ha elaborato il piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta ed in regime di capitalizzazione semplice e ha elaborato il piano di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione semplice per elaborare il rapporto dare avere nel rispetto delle condizioni economiche pattuite.
Ha verificato che in regime di capitalizzazione composta la quota interessi è pari a euro 406.604,13 e quelli in regime di capitalizzazione semplice in Euro 255.098,17.
Quindi la differenza sulla quota interessi tra i due regimi è pari a euro 151.505,96.
(…) In definitiva va dichiarata la nullità parziale ai sensi dell’art. 117 comma 7 TUB del contratto di mutuo per applicazione del regime di capitalizzazione composta e, la quota interessi per tutta la durata del muto deve essere pari a euro 255.098,17.
Può farsi luogo alla domanda di ripetizione delle somme in quanto vi è prova dei pagamenti eseguiti avendo parte attrice depositato le ricevute dei versamenti e la rideterminazione con il regime della capitalizzazione semplice e ai tassi BOT determina una differenza a favore del soggetto finanziato pari a Euro 248.183,35.
Tale somma deve essere restituita alla parte attrice in quanto pagata indebitamente”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Regime di capitalizzazione composta non pattuito – applicazione della capitalizzazione semplice – Capitalizzazione composta non indicata in contratto
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