Tribunale di Avezzano e contratti bancari, omessa indicazione della capitalizzazione composta, mancata indicazione di un elemento tipizzante del contratto, mancata indicazione del regime finanziario, anatocismo bancario, anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, anatocismo mutuo con piano di ammortamento alla francese, indeterminatezza mutuo a tasso variabile Euribor, perizia econometrica mutuo Milano, professionista esperto in contenzioso bancario Milano, ricalcolo al tasso bot secondo l’art. 117 TUB, ricalcolo in capitalizzazione semplice
Tribunale di Avezzano, 19 gennaio 2026:
“(…) per altro verso, l’esame della documentazione ha evidenziato la rispondenza del contratto di mutuo alla normativa di riferimento, eccezion fatta in merito all’applicazione del criterio della “capitalizzazione composta” e della “presunta” implicita conoscenza ed accettazione del piano di ammortamento con metodo “alla francese”: per tale ragione, considerando l’omessa indicazione della capitalizzazione composta nel contratto e negli allegati, ha provveduto, per come richiesto dal terzo quesito dell’ordinanza istruttoria, a rideterminare il saldo complessivo, applicando i tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
(…) 7. In definitiva, dal ricalcolo degli interessi, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 117, comma 7, TUB, è emerso un totale somme da recuperare da parte attrice pari ad euro 25.203,07.
Il CTU ha dunque confermato la doglianza attorea subordinata relativa all’indeterminatezza contrattuale, precisando peraltro che, contrariamente a quanto dedotto dall’istituto di credito, non è inequivocabile il regime finanziario adottato nel contratto di mutuo per cui è vertenza, benché sia indicato il tasso, il tempo ed il capitale, considerato che questi elementi, diversamente combinati, possono condurre a metodologie di calcolo completamente differenti tra loro.
Né con il presente contratto di mutuo possono essere adottate le statuizioni di cui agli arresti giurisprudenziali richiamati nelle note della parte convenuta, attesa l’evidente diversa tipologia contrattuale di riferimento.
(…) – Condanna, per l’effetto, la parte convenuta al rimborso, in favore della parte attrice, della somma di euro 25.203,07;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Omessa indicazione della capitalizzazione composta
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