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Corte d’Appello di Milano sentenza n. 3663 del 2025:
“Ad avviso della Corte, il Tribunale, nella sentenza impugnata, dopo aver richiamato il contenuto della clausola relativa agli interessi applicabili al contratto di apertura di linea di credito con carta revolving, come riportata nel frontespizio del contratto, ha correttamente rilevato la nullità della clausola determinativa degli interessi avendo ritenuto che questa fosse “totalmente indeterminata e indeterminabile, non essendovi parametri che consentano di ricondurre il finanziamento a un costo oggettivo.
Per l’odierno attore non era possibile, a fronte della suddetta clausola, conoscere le condizioni contrattuali applicabili al contratto che intendeva concludere, nel momento in cui ha manifestato la sua volontà.
Le condizioni applicabili al rapporto devono essere conosciute a priori.
È evidente che in caso contrario tutte le norme di trasparenza in punto di pubblicità, informativa precontrattuale e indicazione del tasso d’interesse, volte a fare sì che l’utente del sistema finanziario possa (non si dice scegliere) ma sapere a priori che tasso dovrà pagare prima di impegnarsi, sono palesemente violate”.
Invero, dall’esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio, risulta che è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di interesse (dal 13% al 21%), senza alcuna indicazione né sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato, nell’ambito di tale forbice, il tasso di interesse concretamente applicabile nel corso del rapporto né sul parametro oggettivo che, in ipotesi, avrebbe consentito la variazione del tasso di interesse entro i limiti minimo e massimo previsti in contratto.
Al riguardo, va rilevato che la nullità della clausola in questione, per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso applicabile al finanziamento, non può ritenersi sanata dal fatto che, in sede di esecuzione del contratto, la parte finanziatrice abbia ritenuto di applicare un tasso di interesse (semplicemente) inferiore a quello massimo indicato nel contratto, non potendosi concepire una sanatoria, nella fase esecutiva, di un vizio genetico del contratto.
Ai fini dell’accertamento della nullità della clausola per indeterminatezza e indeterminabilità devono, a tal punto, ritenersi irrilevanti le considerazioni svolte dal Tribunale (e, conseguentemente, le ragioni di censura svolte dall’appellante) in ordine al carattere abusivo della clausola ai sensi dell’art. 33 lett. n) del Codice del consumo: il Tribunale, del resto, ha ritenuto solo ad abundantiam che la clausola in questione, oltre ad essere nulla alla stregua dell’art. 117 del TUB ed ai sensi dell’art. 1346 c.c., sarebbe altresì nulla in quanto vessatoria ai sensi del Codice del Consumo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza del TAN nella carta revolving
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