Tribunale di Napoli e contratti bancari, fideiussione omnibus consumatore, clausola derogatoria art. 1957 c.c., commercialista professionista esperto in contenzioso bancario Milano, clausola “a prima richiesta”, nullità fideiussione omnibus, perizia econometrica finanziamento, anatocismo mutuo alla francese
Tribunale di Napoli, 17 marzo 2026, sentenza n. 4412:
“Ciò posto, sulla vessatorietà della clausola di deroga all’art. 1957 c.c., contenuta nell’art. 5 della fideiussione in atti, va osservato che in materia di contratti tra consumatore e professionista, l’art. 33, comma 2, lett. t) del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) presume vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
La clausola che deroga al termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c. rientra in tale ambito, poiché priva il garante della tutela legale che impone al creditore di agire sollecitamente contro il debitore principale (cfr. Cass. n. 27588/2023; n. 14687/25; n. 20773/25).
Per le stesse ragioni, è da considerarsi vessatoria anche l’ulteriore clausola c.d. “a semplice richiesta.
Tanto rilevato, occorre inoltre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della CP_1 secondo il consolidato orientamento di legittimità, nei contratti predisposti unilateralmente dal professionista, quale è il contratto di cui è causa, la mera specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. è insufficiente a garantire l’efficacia di clausole derogatorie”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Fideiussioni omnibus consumatore
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