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Tribunale di Napoli, 26 giugno 2026, sentenza n. 10836:
“6.5. Gli opponenti censurano infine la previsione di un tasso di interesse composto anche con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina in materia di tutela del consumatore e, in particolare, con l’art. 33 cod. cons, oltre che con quella codicistica in materia di condizioni generali di contratto.
Sotto il primo profilo, ravvisano in tale regime finanziario un significativo squilibrio fra le posizioni delle parti.
Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la nozione di significativo squilibrio rilevante ai sensi della norma citata “fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, – riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso” (v. Cass., Sez. VI, n. 36740/21), come invece implicitamente suggeriscono gli opponenti.
Tale conclusione, tuttavia, discende dall’art. 34 cod. cons., il quale, al comma secondo, sancisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, e che tuttavia subordina tale divieto alla condizione che “tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Occorre dunque in primo luogo stabilire se, nel caso di specie, la pattuizione di un tasso d’interesse composto fosse chiara e comprensibile.
Ebbene, appare evidente che l’assenza di ogni riferimento, nel testo contrattuale, al regime dell’interesse composto, non compensata dall’integrale sviluppo del piano di ammortamento, che è privo dell’indicazione numerica della quota di interessi per ciascuna rata dovuta (sia pure sulla base della mera proiezione del tasso vigente al momento della stipula), non consente all’interprete, se privo di particolari e non comuni cognizioni matematiche, di arguire, dalla sola entità della quota capitale delle rate, il complessivo impegno finanziario che il contratto gli richiede.
Non può dunque ritenersi che il piano di ammortamento, costituente vera e propria clausola contrattuale, pur determinabile sul piano matematico in termini logicamente inequivoci agli occhi del CTU, presenti sul punto il necessario carattere di chiarezza, ad uso degli effettivi contraenti.
(…) In definitiva, dunque, stante la pacifica qualità di consumatori rivestita dagli opponenti, il difetto di chiarezza della clausola relativa al regime finanziario nè consente la valutazione agli effetti dell’art. 33 cod. cons. e il significativo onere economico che ne deriva a loro carico ne giustifica la stigmatizzazione in termini di vessatorietà; essa è pertanto nulla e il regime finanziario applicabile agli interessi dev’essere quello semplice, naturale derivazione, in assenza di un titolo che validamente disponga in modo diverso, dell’art. 821 c.c.
6.6. Il piano di ammortamento, ricalcolato dal CTU con l’interesse semplice, determina a carico dei mutuatari rate esigibili, alla data del 13.12.2019, menzionata in precetto, per € 142.065,97, rispetto alle quali sono intervenuti pagamenti per € 145.025,44, ovverosia finanche eccedenti il dovuto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullo l’ammortamento con capitalizzazione composta
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