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ABF, Collegio di Palermo, 18 dicembre 2025, decisione n. 11173
“Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram”.
Gesù, come ovvio, nel promettere la beatitudine ai miti e individuandola nell’ereditare la terra, sta discorrendo di una prospettiva spirituale e metafisica.
Circostanza che, fin da subito, deve essere stata chiara ai più.
Se quella terra da possedersi si fosse tradotta o dovesse tradursi in mappe catastali, fogli, particelle e sub, la mitezza scorrerebbe gagliarda e torrenziale tanto che nessun argine di qualsivoglia, pur ampio e capiente, fiume sarebbe in grado di contenerla.
I miti marcerebbero, a file serrate (pacificamente, s’intende), per le vie del mondo e occhio di uomo non potrebbe scorgere l’inizio e la fine di questo innumerevole e inarrestabile esercito.
Ma Gesù, nella sua infinita divina sapienza, conosceva l’uomo e sapeva che avrebbe inteso le sue parole per come esse andavano intese.
E altrettanto bene supponeva che quello straordinario catalogo che sono le Beatitudini difficilmente avrebbero trovato facile e universale concretizzazione.
Ecco perché pone al termine delle Beatitudini stesse – mi perdonino biblisti e teologi – una norma di chiusura (direbbero i giuristi… ed anche a tale categoria, chiedo umilmente venia):
“Beati estis cum maledixerint vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes, propter me”.
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”. (Mt 5,11).
Sapeva, tristemente sapeva, che avrebbero potuto dir male di noi, di tutti noi (o della più parte di noi), senza necessità alcuna di mentire.
Limitandosi all’oggettiva constatazione dei fatti.
Ma perché abbiamo inteso iniziare queste nostre righe con un riferimento all’eredità evangelica? Perché le righe stesse, assai più prosaicamente e non metafisicamente, discorreranno di successione. E, nella specie, delle vicende successorie cui soggiace la giacenza di un conto corrente cointestato.
Entriamo, dunque, in medias res, con l’esame della Decisione n. 11173 del 18 dicembre 2025.
Non senza, però, una preliminare e doverosa precisazione di metodo. Si precisa che nella redazione della presente nota sono stati utilizzati, per attività di supporto e ricerca, sistemi di intelligenza artificiale.
Tutti i contenuti sono stati oggetto di revisione, integrazione e validazione da parte dell’autore.
E alla detta IA generativa ci affidiamo nella ricostruzione della vicenda in parola e nella generazione della massima che dalla pronuncia arbitrale può trarsi.
“La controversia riguarda un conto corrente cointestato a firme disgiunte.
Dopo il decesso di una delle cointestatarie, uno dei coeredi ha contestato il comportamento dell’intermediario, lamentando:
il rilascio tardivo della documentazione successoria;
il mancato blocco del rapporto;
l’esecuzione, in favore dell’altra cointestataria superstite, di un bonifico/giroconto pari al 50% del saldo attivo esistente sul conto;
la mancata restituzione di tali somme al conto della de cuius;
la mancata comunicazione delle generalità del responsabile dell’operazione.
Il Collegio ha rigettato il ricorso, muovendo da tre passaggi centrali:
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Fonte: dirittodelrisparmio.it
https://www.dirittodelrisparmio.it/2026/03/16/conto-corrente-cointestato-successione/
SINTESI DELL’ARTICOLO: Successione del conto cointestato
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