Contratti bancari – conti cointestati – diritto del cointestatario ad utilizzare il conto – perizia econometrica conto corrente
La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 7862 del 19 marzo 2021 esprime il seguente principio di diritto in merito all’utilizzo, da parte del cointestatario, delle somme depositate anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto di conto corrente.
“La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che (Cass. n. 15231/2002) nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (conf. Cass. n. 12385/2014).
Emerge quindi in maniera evidente, come la domanda proposta risulterebbe in ogni caso infondata nel merito, essendo uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto (rapporti che, come correttamente ricordato dalla Corte d’Appello, sono stati oggetto di definizione in via transattiva)”.
Sintesi dell’articolo: Diritto del cointestatario ad utilizzare il conto


