Corte di Appello di Bari e contratti bancari – Indeterminatezza del tasso per omissione della capitalizzazione – Mutuo – piano di ammortamento alla francese – capitalizzazione composta – capitalizzazione semplice – mancata indicazione regime finanziario – art. 117 TUB – anatocismo bancario – perizia usura – perizia anatocismo – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia mutuo – analisi mutuo
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 28 del 13 gennaio 2023, ricalcola la rata di un mutuo secondo il regime di capitalizzazione semplice ed al tasso sostitutivo legale.
“Così inteso il fenomeno, l’ammortamento alla francese, sulla base della sola modalità di restituzione del capitale e degli interessi, non può essere generatore di interessi anatocistici nel senso classico del termine, né andare incontro al divieto di cui all’art. 1283 cod. civ.
Tuttavia, il rilievo sollevato dai ricorrenti in primo grado ed appellanti in secondo, attiene ad un profilo affatto differente, che è quello della indeterminatezza del tasso applicato al mutuo.
(…) In particolare, è stata posta l’attenzione sul criterio di calcolo dell’interesse, dovendosi opportunamente distinguere tra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta.
(…) La conseguenza giuridica è che “poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice” (Tribunale di Napoli, 15 novembre 2022).
Ciò significa che non è sufficiente affermare che l’adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l’applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l’interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto.
(…) Tenuto conto della previsione normativa dell’art. 117, co. 4 TUB, secondo cui “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, la mancata esplicitazione del criterio di capitalizzazione composta di interessi superiori al tasso legale, comporta la applicazione del criterio sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo art. 11 7 TUB”.
Sintesi dell’articolo: Indeterminatezza del tasso per omissione della capitalizzazione



