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Corte di Cassazione, ordinanza n. 19348 dell’11 giugno 2026:
“In particolare, la violazione di legge consisterebbe nel non avere il giudice del gravame dichiarato la nullità parziale del contratto di mutuo nella parte in cui non indica i dati (spread, base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e days count convention), che sarebbero invece indispensabili per calcolare univocamente il tasso variabile da applicarsi alle rate.
Le diverse modalità di determinazione del corrispettivo del mutuo, oggetto di pattuizione tra le parti, non sarebbero, dunque, rispettose degli obblighi di trasparenza e di determinatezza richiesti, in via generale, dall’art. 1346 c.c. e dall’art. 117, quarto comma T.U.B.
(…) Ora, la ricorrente ha sollevato la questione relativa alla days count convention evidenziando che, a seconda dei casi (360/360; act/360; act/365; act/act), il risultato finale dell’operazione sarebbe stato suscettibile di risultati diversi, con conseguente incertezza circa la misura del tasso annuo nominale da applicarsi al mutuo nel corso del rapporto; lo stesso dicasi quanto alla base giornaliera di rilevazione dell’Euribor.
Ebbene, le considerazioni della Corte territoriale non riguardano tale argomento e danno per presupposta la determinabilità dell’Euribor 3M lettera, che invece era stata posta in discussione con l’eccezione in questione, in assenza, sul punto, di una disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
Sul piano giuridico, inoltre, si osserva che, come già più volte affermato in sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
in particolare, la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili (cfr.: Cass. n. 8467/2025; Cass. n. 20801/2024; Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013).
(…) La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda a pronunciare motivatamente sulla doglianza relativa all’asserita indeterminabilità del tasso di interesse indicato nel contratto per cui è causa per omessa indicazione della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della c.d. days count convention, il tutto attenendosi ai principi di diritto innanzi indicati;”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Tasso variabile Euribor indeterminato
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