Tribunale di Pescara e contratti bancari, Mutuo condizionato e sospensione dell’esecuzione, deposito cauzionale art. 474 c.p.c, attestazione svincolo somma erogata, perizia econometrica mutuo, perizia anatocismo bancario, perizia opposizione ad esecuzione, sospensione esecuzione, esperto in contenzioso bancario, perizia econometrica carta revolving
Tribunale di Pescara, ordinanza del 10 dicembre 2024:
“Va rilevato che poiché fino al momento dello “svincolo” della somma depositata di questa può disporre esclusivamente la banca, non emergendo la circostanza di fatto dell’avvenuto svincolo direttamente dall’atto pubblico – richiedendo, all’inverso, la prova di tale circostanza un accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto – ne consegue che il contratto notarile non è, di per sé, idoneo titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto da solo non sufficiente a costituire fonte dell’obbligazione azionata, a meno che non venga accertata l’esistenza di un atto integrativo attestante l’effettivo svincolo della somma mutuata in favore del mutuatario che sia dotato, anch’esso, della necessaria forma solenne richiesta dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Non vi è prova nel caso di cui ci occupa di tale atto integrativo (…)
P.Q.M.
accoglie l’istanza di sospensione;”
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mutuo condizionato e sospensione dell’esecuzione
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