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Tribunale di Arezzo, 20 febbraio 2025 non condivide quanto disposto:
“La Parte mutuataria autorizza fin d’ora la Banca mutuante ad utilizzare la somma costituita in deposito cauzionale, o parte della stessa, all’atto della messa a disposizione della medesima a favore della Parte mutuataria, per dimettere passività ed oneri gravanti l’immobile costituito in ipoteca”. Ebbene, secondo parte opponente, è “chiaro che l’operazione finanziaria oggetto dei contratti non consente di qualificarli realmente quali mutui, in quanto la somma erogata risultava destinata a ripianare preesistenti pendenze debitorie del cliente nei confronti della banca, delle quali, peraltro, non era dato sapere né l’esistenza, né l’ammontare.
In aderenza all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021 deve eccepirsi che nella fattispecie siamo di fronte all’utilizzo di importi da parte della banca mutuante finalizzati a ripianare la pregressa esposizione debitoria del Signor …, con contestuale costituzione di una garanzia ipotecaria per l’istituto bancario.
Siamo di fronte a un’operazione meramente contabile non inquadrabile nel mutuo ipotecario, con la conseguenza che deve affermarsi la nullità del contratto”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità del Mutuo condizionato
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