Tribunale di Massa e buoni fruttiferi postali, trasparenza nei buoni fruttiferi postali, trasparenza foglio informativo poste italiane, responsabilità delle poste, perizia econometrica buoni fruttiferi postali
Tribunale di Massa, sentenza n. 260 del 28 marzo 2026:
“La mancanza di informazioni integra una vera e propria impossibilità giuridica di esercitare il diritto, impedendo così il decorso della prescrizione e legittimando il risparmiatore ad ottenere da Poste tanto il rimborso del capitale inizialmente investito, quanto il pagamento degli interessi medio tempore maturati.
- PREMESSA
La sentenza n. 260/2026 del Tribunale di Massa, depositata dal Giudice dott.ssa Sara Palumbo in data 28/03/2026, affronta nuovamente il tema della decorrenza della prescrizione dei buoni fruttiferi postali (BFP) e del ruolo degli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane S.p.A. alla luce del D.M. 19 dicembre 2000.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a valorizzare la tutela del risparmiatore e la funzione “auto-esaustiva” della documentazione consegnata al momento della sottoscrizione, offrendo un contributo significativo al dibattito – tutt’altro che sopito – sulla decorrenza della prescrizione e sugli obblighi informativi gravanti su Poste Italiane S.p.A. alla luce del D.M. 19 dicembre 2000, sottolineando come, in assenza di un’adeguata informazione, la prescrizione dei buoni fruttiferi postali non decorre.
Si tratta di un precedente rilevante per tutti i risparmiatori che si trovano in situazioni analoghe, soprattutto per i buoni emessi dopo il 2000, quando il legislatore ha introdotto obblighi informativi più rigorosi.
- I FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso di tre buoni fruttiferi postali serie AA5, emessi il 07/12/2002. Poste Italiane eccepiva l’intervenuta prescrizione decennale, mentre l’intestataria, rappresentata dall’avv. Federica Dorgia del Foro della Spezia, sosteneva di non aver mai ricevuto né il foglio informativo da cui desumere la scadenza dei buoni e, per l’effetto, il momento da cui far decorrere il loro termine di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Pontremoli – dott. Rino Tortorelli – aveva accolto in primo grado la domanda della risparmiatrice, sempre assistita dall’avv. Dorgia, ritenendo che la mancata consegna delle informazioni essenziali impedisse il decorso della prescrizione. Poste Italiane proponeva appello, sostenendo per contro che i buoni erano già prescritti.
(…) 6. CONCLUSIONI
La decisione del Tribunale di Massa rappresenta un ulteriore passo verso un orientamento giurisprudenziale che valorizza la tutela del risparmiatore e attribuisce agli obblighi informativi un ruolo determinante nella decorrenza del termine prescrizionale dei BFP, confermando il principio secondo cui, in assenza di prova di consegna del foglio informativo e dell’esposizione dell’avviso ex art. 6 D.M. 2000, la prescrizione non decorre.
Tale principio è destinato ad avere un impatto significativo sulla prassi contenziosa e sulla gestione dei rapporti da parte di Poste Italiane, andando ad aggiungere un ulteriore tassello alla definizione di un orientamento consolidato, secondo il quale senza foglio informativo, la prescrizione dei BFP non decorre!”.
Fonte: avvocatoandreani.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Foglio informativo e Buoni Fruttiferi Postali
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