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  • Corte di Cassazione del 25/01/2026, ordinanza n. 1654: Buoni Fruttiferi Postali: la Cassazione conferma la legittimità della variazione in peius dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986
9 Settembre 2026

Corte di Cassazione del 25/01/2026, ordinanza n. 1654: Buoni Fruttiferi Postali: la Cassazione conferma la legittimità della variazione in peius dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986

Studio Caliendo
giovedì, 28 Maggio 2026 / Published in Buoni Fruttiferi Postali

Corte di Cassazione del 25/01/2026, ordinanza n. 1654: Buoni Fruttiferi Postali: la Cassazione conferma la legittimità della variazione in peius dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986

prova della titolarità dei crediti in blocco

Corte di Cassazione e buoni fruttiferi postali, D.M. 13 giugno 1986, variazione in peius dei buoni postali, perizia su buoni fruttiferi postali, verifica buoni fruttiferi postali, buoni postali serie Q, modifiche condizioni economiche dei buoni fruttiferi postali, commercialista esperto in contenzioso bancario e verifica dei buoni postali

Corte di Cassazione del 25 gennaio 2026, ordinanza n. 1654:

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1654 del 25/01/2026, è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della variazione in peius dei tassi di interesse applicati ai Buoni Fruttiferi Postali (BFP) a seguito del D.M. 13 giugno 1986.

Col decreto in questione, infatti, il Ministero del Tesoro decise di abbassare i tassi dei buoni, estendendo la modifica anche a quelli già emessi. Una scelta legata al calo dell’inflazione e alla necessità di contenere la spesa pubblica.

Ebbene, confermando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, ribadisce la piena legittimità di tale variazione in peius dei tassi dei BFP, respingendo tutte le doglianze dei ricorrenti, tra cui:

la presunta violazione degli obblighi informativi;

l’illegittimità costituzionale dell’art. 173 e del D.M. 1986;

e la richiesta di risarcimento per lucro cessante.

I Giudici di Piazza Cavour, invero, nel dichiarare il ricorso proposto dai risparmiatori “inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”, hanno ribadito alcuni punti fondamentali, ovvero:

i buoni postali non sono titoli di credito, ma “titoli di legittimazione”;

non è necessaria alcuna clausola di ius variandi sul titolo;

la variazione dei tassi entra automaticamente nel contratto per effetto dell’art. 1339 c.c.;

la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale è sufficiente per rendere valida la modifica;

la tutela del risparmiatore è assicurata dal diritto di recesso e dalla garanzia statale.

Ma andiamo per ordine.

Il quadro normativo

La vicenda scrutinata dalla Suprema Corte, nell’ordinanza qui in commento – come detto – attiene alla legittimità della variazione in pejus dei tassi di interesse dei Buoni Postali Fruttiferi a seguito dell’adozione del D.M. del 13.6.1986, secondo quanto previsto dall’art. 173 d.P.R. 156/1973, come sostituito dall’art. 1 D.L. 460/1974 (convertito dalla l. 588/1974)[1].

Tale norma attribuiva al Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste, la possibilità di:

modificare i tassi dei BFP tramite decreto ministeriale;

estendere tali variazioni anche alle serie già emesse, con effetti solo per il futuro;

rendere note le modifiche tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La norma è stata abrogata nel 1999 ma continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell’abrogazione[2].

Riassuntivamente, “fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione dell’articolo 173 del codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del primo comma, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso”[3].

La natura giuridica dei BFP

Come ricordano gli Ermellini, la Suprema Corte, “reiteratamente”, ha affermato, “a proposito del meccanismo di ingresso della variazione del saggio degli interessi nel rapporto contrattuale con il risparmiatore, che la configurazione delle Poste sino alla fine degli anni 90 come Azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come Ente pubblico economico (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità della natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle Poste Italiane”.

Ed è “costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti della qualificazione”[4]. Per cui, “non avendo i buoni postali natura di titoli di credito, essi sono privi dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza”.

Il nodo centrale: la variazione dei tassi e il meccanismo di integrazione del contratto (l’articolo continua sul sito).

 

Fonte: Dirittodelrisparmio.it

https://www.dirittodelrisparmio.it/2026/02/18/buoni-fruttiferi-postali-la-cassazione-conferma-la-legittimita-della-variazione-in-peius-dei-tassi-disposta-con-il-d-m-13-giugno-1986/

 

SINTESI DELL’ARTICOLO: Variazione in peius dei buoni postali

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