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La Cassazione frena le segnalazioni automatiche alla Centrale Rischi: senza una crisi economica reale il semplice debito non è sofferenza
Nel sistema bancario, una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia può incidere fortemente sulla vita economica di un’impresa, compromettendone l’accesso al credito e, in molti casi, la stessa sopravvivenza.
Sul punto, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, con la quale ha chiarito quando una banca possa legittimamente classificare un cliente come “in sofferenza”.
Dall’ordinanza emerge il principio, ormai consolidato, secondo cui il mero inadempimento contrattuale non è sufficiente a giustificare la segnalazione.
La vicenda trae origine da un contenzioso tra due società, A… Srl e A.. Srl e un istituto di credito, Intesa Sanpaolo (già UBI Leasing), sfociato in una richiesta risarcitoria milionaria a seguito di una segnalazione ritenuta illegittima.
Dopo un doppio rigetto nei giudizi di merito, la Suprema Corte interviene cassando l’approccio dei giudici territoriali e rinviando la causa per un nuovo esame.
Più nel dettaglio, il contenzioso ha origine da un rapporto di leasing relativo all’acquisto di macchinari, nell’ambito del quale A.. Srl aveva accumulato un’esposizione debitoria pari a circa 41.800 euro per canoni non corrisposti tra il 2003 e il 2004.
Nel corso di una controversia già pendente le parti avevano avviato trattative per una possibile definizione transattiva, senza però giungere a un accordo.
La banca aveva, dunque, proceduto alla segnalazione della società alla Centrale dei Rischi.
Ritenendo tale segnalazione illegittima e dannosa, A.. Srl, insieme ad A…. Srl – società ritenuta collegata – aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 2,5 milioni di euro.
In particolare, A…. Srl lamentava di aver subito un pregiudizio diretto, consistito nel diniego di un finanziamento da parte di Unicredit proprio a causa della segnalazione della società collegata.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda, ritenendo non provato il danno e facendo rientrare la vicenda nell’ambito della responsabilità precontrattuale.
La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, pur qualificando diversamente la domanda (come extracontrattuale), ma ritenendo comunque legittima la segnalazione in quanto conseguenza del mancato pagamento dei canoni di leasing.
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Fonte: brocardi.it
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimborso per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi
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