Corte di Cassazione e contratti bancari, Rimborso dei costi per estinzione anticipata, Lexitor, perizia econometrica finanziamenti, commercialista esperto in contenzioso bancario, rimborso dei costi up front e recurring, estinzione anticipata finanziamenti credito al consumo, rimborso dell’assicurazione e dei costi
Corte di Cassazione, ordinanza n. 13.328 del 29 aprile 2026:
“2.1. Si osserva, infatti, che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE hanno valore vincolante e retroattivo.
(…) 4.2) Venendo dunque al merito della questione, si osserva che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al cliente rispetto a quello che conseguirebbe all’applicazione del sistema della “curva degli interessi”:
sebbene la CGUE con la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, risulta più aderente allo spirito della pronuncia stessa che è evidente sia a tutela del contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.
La constatazione della maggiore agevolezza per il consumatore del criterio pro rata si rivela molto importante, considerato che il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che in verità viene previsto dalla nuova formulazione dell’art. 125 sexies TUB applicabile per il futuro (…)
Il criterio della pro-rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall’art. 39 della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell’indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza Lexitor.
(…) “In caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, dovendosi interpretare anche l’originaria versione dell’art 125 sexies TUB alla luce della pronuncia della sentenza della CGUE dell’1 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), e dell’interpretazione che è stata data con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi c.d. up front, inclusi i costi di intermediazione”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Rimborso dei costi per estinzione anticipata
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