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Corte di Appello di Bologna, 14 luglio 2026, sentenza n. 1833 (Anatocismo in conto corrente aperto):
“Si osserva preliminarmente che la presente controversia ha ad oggetto … un conto corrente tuttora in essere.
(…) Pur tuttavia, osserva la Corte, trattandosi di e/e acceso prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 ed essendo radicalmente nulla ex art. 1283 c.c. la capitalizzazione degli interessi praticata dalle banche sino al 22.4.2000, è in astratto meritevole di accoglimento la domanda relativa all’anatocismo, riproposta in sede di impugnazione.
Costante giurisprudenza ha, infatti, affermato che, per i rapporti bancari sorti anteriormente all’ entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata in forza di clausole di rinvio agli usi su piazza deve ritenersi nulla.
(…) Dunque, in difetto di una valida pattuizione nel caso di specie, deve procedersi a ricalcolo degli interessi con epurazione di ogni forma di capitalizzazione anatocistica illegittimamente praticata nel corso del rapporto.
Il necessario ricalcolo, seppure limitato all’anatocismo, impone di analizzare il primo motivo di appello principale rubricato” errata valutazione circa la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse di conto in base al criterio del c.d. “saldo banca”.
Mancata adozione del criterio del c.d. “saldo rettificato”, con cui l’appellante si duole del fatto che la consulente, nel qualificare la natura delle rimesse, abbia utilizzato il saldo risultante dagli estratti conto (cd. saldo banca) anziché il saldo depurato da tutte le annotazioni e le competenze illegittimamente addebitate dall’istituto di credito (cd. saldo rettificato).
(…) Pertanto, l’errore metodologico in cui è incorso il primo giudice incide sull’intero elaborato peritale e per quanto di interesse inciderebbe anche sul ricalcolo necessario all’attualità.
Ne consegue la necessità di rimettere la causa in istruttoria disponendo l’integrazione della ctu affinché la consulente proceda alla rideterminazione dei rapporti di dare/avere e determini il saldo del c/c assumendo quale base di computo il saldo rettificato dell’anatocismo, conformemente ai principi sopra richiamati”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Anatocismo in conto corrente aperto
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