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Corte di Cassazione, ordinanza n. 9203 del 02 aprile 2026:
“Il motivo è fondato.
1.1) Si osserva, infatti, che questa Corte, con giurisprudenza ormai costante, ha disciplinato il riparto dell’onere probatorio in materia di contrapposte domande del correntista e della Banca relativamente alla determinazione del rapporto di dare e avere tra di essi.
Secondo questa Corte, “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.
Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi” (Cass. civ., sez. I, 28/05/2025, n. 14269; nello stesso senso: Cass. civ., sez. I, 2/05/2024, n. 11735; Cass. civ., sez. I, 25/07/2023, n. 22276; Cass. cv., estratto conto disponibile.
(…) Si osserva, infatti, che l’inammissibilità del controricorso incidentale deriva dall’estraneità del motivo alla ratio decidendi della Corte d’Appello.
Quest’ultima non ha ritenuto provato l’affidamento (e pertanto respinto l’eccezione di prescrizione) facendo applicazione della regola dell’onere probatorio, ma ha ritenuto escluso dal thema probandum la contrattuale”) questione dell’affidamento per essere lo stesso incontroverso (afferma la Corte, a pag. 5 della sentenza non definitiva: “nella specie non solo non è mai stato contestato da parte della Banca che il conto fosse affidato, ma anche non è mai stata né dedotta, né allegata una diversa destinazione dei versamenti in deroga all’ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Mancanza degli estratti di conto corrente
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