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Il Tribunale di Siena, con sentenza del 14/05/2019, riconosce, alla società correntista, una riduzione del debito pari ad € 424.590,27.
Parte attrice contestava sia la mancata indicazione dell’I.S.C. nel finanziamento ipotecario e la nullità delle fideiussioni.
Il Giudice, una volta accertata l’omissione dell’ISC nel finanziamento ipotecario (definito come “un grave vizio genetico, comportante la nullità dello stesso)” sancisce, come naturale conseguenza, la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali ex art. 117 TUB.
In merito al conto corrente al conto anticipi, viene dichiarata l’illegittimità dell’anatocismo e delle spese e commissioni non pattuite.
Inoltre, il Giudice dichiara la nullità delle fideiussioni omnibus, per la violazione della normativa antitrust, seguendo l’ordinanza della Cassazione n. 29810 del 12.12.2017 che ha dichiarato espressamente illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione ABI.



