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Tribunale di Verona, 27 maggio 2026, sentenza n. 1117:
“Quanto all’ulteriore contestazione relativa alla presunta concessione abusiva del credito, la stessa parte opponente da atto che si tratta di censura non idonea ad incidere sulla validità del mutuo.
Nel merito, non pus che condividersi la prospettazione di parte convenuta circa il fatto che i profili di un’eventuale responsabilità dell’istituto per inadeguata valutazione del merito creditizio non possono essere validamente invocati dallo stesso debitore che ha fruito del finanziamento.
E invece fondato il motivo di opposizione concernente la difformità del TAEG applicato dall’istituto rispetto a quello previsto dal contratto.
Sulla scorta della motivata ed esaustiva disamina svolta dal CTU, si infatti accertato che il TAEG applicato al momento della stipula del contratto (comprensivo delle spese di assicurazione, delle spese per comunicazioni ex art. 119 TUB e delle spese di cancellazione dell’ipoteca) era pari al 6,55%, ed era pertanto superiore rispetto all’ISC indicato in contratto (pari al 6,40%) di 0,15 punti percentuali.
Ricadendosi nell’ipotesi di nullità dell’art. 117 co. 6 TUB (a mente del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole …. che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i client di quelli pubblicizzati”), la conseguenza è quella prevista dalla lettera b) del successivo comma 7 dell’art. 117 TUB, ovvero che devono trovare applicazione “gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto”, ossia le condizioni contrattuali esplicitate al contraente.
Ne é conseguita la rideterminazione delle somme residue dovute dalla parte mutuataria alla data dell’ultimo precetto (28.2.2018) nell’importo di € 89.898,89 (cfr. pag. 22 e 31 dell’elaborato), in luogo del maggior importo precettato di € 103.506,26”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Merito creditizio e concessione abusiva
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