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Tribunale di Milano, sentenza n. 4630 del 03 giugno 2026:
“Con motivazione analitica ed esaustiva, che viene condivisa, il Giudice di Pace di Milano ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che il costo dell’assicurazione acquistata unitamente al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio debba essere conteggiato al fine di verificare se il tasso de RGR 4772/2025 rt, Iv, 4414/2026 del 03/06/2026 concordati con il finanziamento sia usurario.
Reger tra Te parti conteggio di tale costo tra gli oneri accessori al credito renderebbe il tasso di interesse concordato con il finanziamento con cessione del quinto dello stipendio nullo siccome usurario ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.
Come evidenziato dalla Cassazione con ordinanza n. 22458 del 2018, “la normativa di divieto dei rapporti usurari – cosi come in radice espressa dall’art. 644 cod. pen., nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996, nel suo art. 1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.
(…) La Cassazione ha quindi chiarito che le spese assicurative sono da considerare tra i costi rilevanti come accessori al credito ai fini della quantificazione del tasso di interesse corrispettivo convenzionale da raffrontare con il tasso soglia dell’usura tutte le volte in cui sono collegati al contratto di finanziamento, e quindi non solo quando l’acquisto dell’assicurazione è obbligatoria o determinante per la stipulazione del finanziamento alle condizioni concordate o proposte dall’intermediario (…)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Assicurazione non obbligatoria e usura



