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Tribunale di Potenza, 27 maggio 2026, sentenza n. 1474:
“Per un consumatore, il TAEG riveste un’importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica.
Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell’impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito.
In tale prospettiva, l’obbligo di informazione enunciato all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva” Corte giustizia Unione Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19.
(…) La mancata pattuizione del regime finanziario utilizzato dalla per il calcolo della rata e della quota interessi, come pure la mancata allegazione dei piani di ammortamento ai contratti di prestito personale, comportano il ricalcolo dei piani di rimborso ai tassi Bot per indeterminatezza del tasso d’interesse.
Il saggio di interesse mensile determinato dalla in entrambi i rapporti di finanziamento è errato, poiché determinato con la formula prevista per il regime finanziario dell’interesse semplice (TAN/12), in luogo della formula prevista per il regime dell’interesse composto [(1+TAN/100)1/12-1], regime utilizzato dalla finanziaria tanto per il calcolo della rata, tanto per quello degli interessi;
(…)
Ancora, il CTU ha rilevato che in ambedue i contratti di credito al consumo non risulta allegato il piano di rimborso/ammortamento né risulta, negli stessi, indicato il regime finanziario di calcolo della rate di ammortamento e le modalità di ammortamento del capitale.
Per tali motivi il CTU ha quindi ricalcolato entrambi i piani di ammortamento dei prestiti oggetto di causa ai tassi minimi dei BOT e ha così accertato che l’opponente non era in mora quando la finanziaria si è avvalsa della clausola di decadenza dal beneficio del termine”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Indeterminatezza del tasso e capitalizzazione composta
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