Tribunale di Bologna e contratti bancari, alert, truffa via sms o email, vishing, phishing, autenticazione forte, frode informatica, responsabilità banca, commercialista specializzato in contenzioso bancario, perizia econometrica mutuo
Tribunale di Bologna, 23 marzo 2026, sentenza n. 2540:
“Sennonchè, questo messaggio è stato inviato sulla mail che non è detto che sia il canale di ricevimento delle comunicazioni più immediatamente accessibile, sia perché non è scontato che vi sia la notifica sullo smartphone, sia perché se vi é una contestuale comunicazione su sms è lecito supporre che la comunicazione sulla mail sia dello stesso tenore (cosa che, tuttavia, non era), ciò che potrebbe suggerire di non aprire la notifica eventualmente ricevuta, sia perché non è detto che i server di posta elettronica siano sempre funzionanti.
Il tenore del messaggio via SMS è più generico e, in relazione alla tipologia di meccanismo decettivo avvenuta nel caso di specie (indirettamente confermata anche dalla narrativa di parte convenuta, che dà atto in particolare del cambio di contatto telefonico), resta del tutto compatibile con la rappresentazione della realtà alterata dal raggiro (‘Gentile Cliente, abbiamo ricevuto la richiesta di inserire il nuovo numero l’hai richiesto tu, contatta il Servizio Clienti”).
Esistendo dunque una via “migliore” per ingenerare nel cliente un forte sospetto in merito alla genuinità del contatto e quindi spingerlo ad adottare “.tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate” (art. 7 commi 1 e 2 D.lgs. n. 11 del 2010), ciò, in base a quanto sopra detto, mandare su sms (posto che era indubitabile che il cliente stesse, manovrato da altri, agendo con il telefono in mano) lo stesso messaggio mandato invece sulla mail, non può ritenersi assolto l’onere probatorio gravante sul prestatore di servizi di dimostrare di aver avvisato il cliente in modo adeguato a consentirgli di intraprendere le opportune contromisure per attuare il blocco degli accessi non autorizzati alla sua posizione.
La responsabilità aggravata per i prestatori di servizi di pagamento ex D.lgs. 27/01/2010 n. 11 modificato dal D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 implica l’allocazione nella sfera giuridico-patrimoniale dei medesimi dei rischi derivanti dalle condotte fraudolente dei terzi che simulano un consenso del pagatore, quindi l’equivalente economico della provvista sottratta (qui non in contestazione nel quantum).
La particolare insidiosità di questo meccanismo di truffa esclude il concorso del danneggiato nella causazione del fatto lesivo”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: TRUFFA VIA SMS O EMAIL
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