ABF, Collegio di Bologna, contratti bancari, conto corrente, Chiusura in ritardo conto corrente, chiusura in ritardo di un conto corrente, addebito interessi, legittimo l’addebito di interessi passivi, conto affidato
ABF, Collegio di Bologna, 13 giugno 2024, decisione n. 6979
Il Collegio, preliminarmente, tiene a sottolineare che secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro non osta all’esecuzione della richiesta di chiusura del conto la sussistenza di un saldo negativo e che, conseguentemente, l’intermediario è tenuto a rimborsare al cliente le spese di tenuta del conto corrente illegittimamente addebitate decorso il quindicesimo giorno dalla richiesta medesima.
Termine quest’ultimo da individuarsi, anche in questo caso per costante orientamento dei Collegi, facendo ricorso al disposto di cui all’art. 1855 Codice civile, ovviamente in ipotesi di assenza di pattuizione tra le parti che vi deroghi.
Tuttavia, siffatto orientamento non preclude la possibilità per l’intermediario di applicare gli interessi passivi nelle more tra la richiesta e l’effettiva esecuzione della stessa, atteso che l’estinzione dei rapporti di conto corrente e apertura di credito lascia impregiudicato il credito vantato dell’intermediario e gli accessori.
Ne consegue, inevitabilmente, che il ritardo nell’esecuzione dell’ordine impartito dal ricorrente all’intermediario, pure quando ritenuto non validamente fondato sulla sussistenza del saldo negativo, giammai potrebbe aver determinato un danno rappresentato dagli interessi passivi in quanto questi ultimi sarebbero continuati a correre pure a seguito di puntuale revoca dell’affidamento e ciò sino a quando, evidentemente, il ricorrente non avesse provveduto a ripianare l’esposizione debitoria.



