Tribunale di Potenza – contratti bancari – Conto corrente – conto anticipi fattura – domanda accertamento – domanda ripetizione indebito – anatocismo bancario – usura bancaria – conto chiuso in corso di causa – ammissibilità domanda ripetizione – diritto alla ripetizione – anatocismo bancario
Tribunale di Potenza, 31 maggio 2024, sentenza n. 935:
“5.3. Orbene, del tutto pacifica l’ammissibilità della domanda di accertamento, nel caso di specie è da ritenersi pienamente ammissibile anche la domanda di ripetizione dell’indebito, posto che la chiusura dei rapporti (allegata dall’attrice sin dall’atto di citazione) non è stata in alcun modo contestata ex adverso, sicché può dirsi acquisita a norma dell’art. 115 c.p.c. (…) “La chiusura del conto corrente non costituisce infatti condizione di ammissibilità o presupposto procedurale, cui sia subordinata l’esperibilità della domanda, ma costituisce presupposto sostanziale del diritto alla ripetizione, e, quindi, condizione dell’azione, con la conseguenza che è sufficiente accertarne l’esistenza al momento della pronuncia sul merito della domanda (…).
5.3.1. In ogni caso, anche allorquando non si ritenesse dimostrata, ab origine, la chiusura dei rapporti bancari, la stessa è senz’altro intervenuta in corso di causa, stante il fallimento della (…) e il disposto di cui all’art. 78 L.F.
(…) Il Giudice (…), condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 107.102,70, oltre interessi al tasso legale dalla data della prima messa in mora sino al soddisfo;”.



