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Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 13543 del 26 giugno 2019, ordina la cancellazione delle segnalazioni, ritenute illegittime, al Crif ed alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Secondo il Giudice, in merito alla sussistenza del fumus boni juris, in applicazione della normativa disciplinante la materia in esame, va dichiarata l’illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la centrale Rischi di Banca d’Italia e presso il Crif, laddove la Banca segnalante non abbia preventivamente avvertito il ricorrente dell’imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dalla legge.
Costituisce, pertanto, presupposto indefettibile per la validità della segnalazione a sofferenza, l’invio del preavviso imposto dalla normativa di settore; il relativo onere della prova grava sul soggetto segnalante parte resistente del procedimento d’urgenza.
Il presupposto del danno grave e irreparabile a seguito di segnalazione illegittima, è in re ipsa, inoltre l’esistenza del periculum in mora è ravvisabile anche laddove sia intercorso un ampio lasso temporale fra la segnalazione (nel caso di specie anno 2012) e il ricorso cautelare (2019).
SINTESI DELL’ARTICOLO: Cancellazione illegittima delle segnalazioni alla CR



