Corte di cassazione e contratti bancari, Limite di finanziabilità del mutuo conseguenze
La Cassazione civile, I sezione, con sentenza n. 17352 del 13 luglio 2017 ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario nel caso in cui esso superi il limite massimo di finanziabilità individuato all’art. 1 della Delibera CICR del 22/4/1995, mutando il precedente orientamento.
L’art. 38 del Testo Unico Bancario dispone al punto 2 che: “La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi (…)”.
In esecuzione a quanto previsto all’art. 38, comma 2, TUB è intervenuta la Delibera CICR del 22/4/1995, il cui art. 1 stabilisce: “L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…).
Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d‘Italia”.
La sentenza di Cassazione ha ritenuto che il superamento del limite massimo di finanziabilità del mutuo fondiario non può escludere l’applicabilità dell’art. 1418 c.c. in punto di nullità del contratto, per violazione di norme imperative, escludendo l’ipotesi di nullità parziale.
La Corte ha stabilito che è in astratto possibile la conversione del mutuo invalido in un finanziamento avente natura di mutuo ordinario, se però vi sia una istanza da parte di chi ne abbia interesse (l’istituto di credito) e che essa sia tempestiva, cioè nel primo momento utile conseguente all’eccezione di nullità.
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