Corte di Cassazione – contratti bancari – Contratti derivati SWAP – MtM- Contratti derivati IRS – Consulenza Tecnica d’Ufficio – CTU e richiesta documentazione – Art. 198 c.p.c. – commissioni implicite – Risarcimento dei danni – apertura di credito in conto corrente – richiesta documentazione art. 119 TUB – Mark to market e up front – mancanza causa – nullità – analisi derivati – consulenza tecnica di parte in materia bancaria – perizia su derivati – perizia giurimetrica – perizia econometrica – perizia su derivato IRS – SWAP – anatocismo bancario – usura – Contratti derivati SWAP – MtM
Corte di Cassazione, 20 marzo 2024, ordinanza n. 7417:
Il giudizio riguardava un credito spettante ad una società per circa € 500.000 ottenuto attraverso una consulenza tecnica avente oggetto una parte dell’up front che avrebbe dovuto corrispondersi al momento della conclusione dei contratti di swap e una parte del fair value, o meglio del mark to market quale costo di sostituzione dei derivati, che avrebbe dovuto versarsi al momento della risoluzione consensuale dei medesimi negozi.
“Ora il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione”.
(…) la consulenza tecnica in questione aveva natura contabile, onde deve trovare applicazione il principio per cui, in materia contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. 24.11.2022 n. 34600″).


