Corte d’Appello di Cagliari – contratti bancari – mutuo – leasing – Manipolazione dell’Euribor: tasso nullo – manipolazione tasso euribor – Euribor – art. 117 TUB – tasso sostitutivo legale – nullità antitrust concorrenza – anatocismo bancario – usura – anomalie bancarie – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia usura – perizia anatocismo – perizia mutuo – analisi mutuo
La Corte d’Appello di Cagliari, sentenza n. 375 del 15 novembre 2023, ribadisce la nullità del tasso Euribor nel periodo in cui è stato manipolato.
“Il profilo di nullità dedotto in giudizio si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all’atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4.12.2013.
In particolare, la Commissione aveva sanzionato la condotta delle banche che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor (…).
L’autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale andamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell’Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato (…) lucrandone un forte guadagno una volta tornato l’Euribor a valori più bassi e così attuando una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall’art. 101 TFUE laddove dispone che “Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel:
- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione … Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.
(…) La decisione della Commissione Europea – peraltro liberamente consultabile e ormai patrimonio della conoscenza giuridica globale – è prova idonea a supportare la domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03), in quanto emerge inequivocabilmente la prova dell’intesa sulla trasmissione di dati alterati.
(…) Non può pertanto convenirsi con l’affermazione del primo giudice laddove riteneva che la determinabilità del tasso esaurisse ogni profilo di validità del tasso Euribor e, quindi, del tasso contrattuale.
La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005 – maggio 2008 per violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 legge antitrust è invece utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.
(…) In applicazione della regola generale di cui all’art. 1284 c.c., gli interessi corrispettivi del mutuo andranno dunque sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale è affetto da nullità. Nel caso di specie, il tasso di interesse variabile determinato nell’art. 2 dell’atto di erogazione e quietanza di cui al contratto di mutuo 5.10.2005, deve essere sostituito dal tasso legale vigente nel periodo 29.09.05/30.05.08, con una differenza di euro 7.817,75 rispetto all’ammontare degli interessi pagati dalla mutuataria”.
Oggetto dell’articolo: Manipolazione dell’Euribor: tasso nullo



