Corte d’Appello di Messina – contratti bancari – cms – nullità – commissioni di massimo scoperto – rilevabilità d’ufficio – nullità di protezione – causa di nullità – anatocismo bancario –
Corte d’Appello di Messina, sentenza n. 67 del 22 gennaio 2024 in tema di Commissioni di massimo scoperto:
“La Corte condivide tale assunto, tenuto conto del fatto che per rilevare d’ufficio la nullità è pur sempre necessaria una domanda (di accertamento) tesa ad ottenere la invalidità del contratto stesso.
Il Giudice quindi, di fronte a una nullità di protezione, non può rilevarla ex officio qualora il soggetto legittimato non abbia contestato la validità del contratto o della clausola, affetta da nullità e tutto questo risulti dagli atti del giudizio.
Solo in presenza di specifica domanda di accertamento, infatti, “il giudice – innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale – ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio – previa instaurazione del contraddittorio sul punto – l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. Sez. L – , Sentenza n. 20388 del 01/08/2018)”.



