Corte d’Appello di Napoli e polizze unit-linked, Nullità delle polizze unit-linked, obblighi informativi banca, prodotti finanziari, perizia econometrica derivati finanziari e polizze unit-linked, anatocismo bancario, esperto in contenzioso bancario
Corte d’Appello di Napoli, 19 novembre 2025, sentenza n. 5832:
“Per tale ragione, pur volendo accedere alla tesi dell’appellante secondo cui gli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 T.U.F ricadrebbero soltanto sull’intermediario/broker e non sull’impresa di assicurazione, questa Corte ritiene che, alla luce dei rapporti contrattuali intercorrenti tra i soggetti, le omissioni dell’intermediario ripercuotono inevitabilmente effetti nei confronti della società emittente che è parte contraente della polizza.
Il ragionamento trova avallo nella giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi sulla medesima eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in un caso analogo: “…resta poi fermo il fatto che, in forza della stessa previsione normativa, le omissioni da parte dell’intermediario, si ripercuotono sulla validità del contratto stipulato dall’emittente, posto che è … ad aver formulato la proposta contrattuale diretta ai clienti finali e che la stipula è avvenuta direttamente tra i clienti e la compagnia (che avrebbe dovuto astenersi dalla stessa in difetto dei presupposti di validità);
in linea, del resto, con quanto esplicitato sempre da Cass. 31.1.2024 п. 2922 che afferma “la nullità della polizza unit o index linked non preceduta dalla stipula in forma scritta di un contratto quadro tra intermediario e cliente (e dalla consegna a quest’ultimo di un esemplare del contratto)” (Corte di Appello Milano n. 1198/2025).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, le censure relative alla erronea qualificazione giuridica della polizza unit-linked in termini di contratto di investimento, alla impossibilità di applicare la normativa T.U.F. in materia di prodotti finanziari, nonché al difetto di legittimazione passiva rispetto agli obblighi precontrattuali previsti dalla suddetta disciplina, non risultano meritevoli di accoglimento.
(…) L’impossibilità di sanatoria della nullità della polizza linked per mancanza del contratto quadro trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 23 del d.lgs. 14 febbraio 1998, п. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell’investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto “contratto quadro”, senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma” (Cass. n. 7283/2013; cfr. anche Cass. n. 7068/2016)”.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Nullità delle polizze unit-linked
Articoli correlati:
Tribunale di Roma, 28/12/2024, sentenza n. 19626: Nullità polizze unit-linked
ACF, 03/02/2025, n. 7830: Polizze Unit Linked: rimborso di circa € 41.000



