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Corte d’Appello di Venezia, 21 ottobre 2025, sentenza n. 3023:
La verifica degli effetti della prescrizione, eccepita dalla banca convenuta, dev’essere condotta dal giudice, attraverso l’ausiliario, impiegando il più appropriato criterio tecnico, essendo irrilevante che esso non sia stato indicato dalle parti.
L’attrice aveva domandato la condanna della banca alla restituzione di tutti gli addebiti illegittimi, che deduceva ammontassero ad Euro 438.763,91.
Non era onere dell’attrice individuare le rimesse irripetibili perché prescritte e prospettare i criteri da utilizzare per compiere tale individuazione.
Ciò detto, si rileva che il Tribunale, nel recepire i risultati dell’accertamento peritale, si è attenuto alla regola espressa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui gli effetti della prescrizione devono essere indagati dopo avere depurato i saldi dagli addebiti illegittimi (v. Cass. civ., ord., 16 marzo 2023, n. 7721:
“nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”).
Tale orientamento si è ormai consolidato (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 11 aprile 2024, n. 9756) e, poiché è condiviso anche dalla Corte di Appello di Venezia che ne ha già più volte fatto applicazione, si rinvia alle motivazioni dei plurimi arresti della Corte di Cassazione intervenuti negli ultimi anni.
SINTESI DELL’ARTICOLO: Termini di prescrizione del conto corrente
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