Corte di Appello di Roma – contratti bancari – Conto corrente – Apertura di credito – Ripetizione di interessi non dovuti – Eccezione di prescrizione – utilizzo saldo rettificato – anatocismo – cms – spese – mancata pattuizione – anatocismo bancario – usura – perizia econometrica – perizia giurimetrica – perizia su conti correnti – analisi conti correnti – perizia usura – perizia anatocismo
La Corte di Appello Roma, 06 novembre 2023, sentenza n. 7103 riconosce una differenza a favore della correntista di € 205.875,26.
“Tale assunto della corte di merito, però, è certamente erroneo, atteso che – come si è già spiegato – la deduzione circa l’esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione, determinato da un’apertura di credito, costituisce un’eccezione in senso lato e non in senso stretto.
In proposito, invero, si è affermato che, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere addirittura sollevata, per la prima volta, in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare (cfr. Cass. n. 14958 del 2020)”
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti richiamata dal CTU nella tavola 4 riassuntiva dei conteggi, sono indicati analiticamente tutti i parametri utilizzati per individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie in quanto nella colonna “fido riscontrato” viene indicato il tetto da considerare per individuare lo sforamento o meno dell’affidamento, nella colonna “saldo da e/c” si indicano non solo i saldi utilizzati per la verifica dell’usura ma anche quelli oltre fido mentre nella colonna “rimesse solutorie individuate” sono rappresentati tutti i versamenti effettuati oltre il fido.
Per quanto poi riguarda l’individuazione dell’esistenza di un fido anche in assenza di forma scritta, alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione sopra indicata sussistono tutti gli elementi per ritenerne l’esistenza.
In particolare:
a) dal trenta settembre 2000 negli estratti conto è indicato un fido ( come del resto affermato dallo stesso CTP dell’appellante in primo grado );
b) sin dal 1989 risultano negli estratti conto addebiti con periodicità annuale per “spese gestione affidamenti”;
c) nell’estratto conto del 1994 è presente un’informativa della Banca del seguente tenore: “si informa la spettabile clientela che, per il corrente anno, le spese per la gestione degli affidamenti verranno percepite, sul globale dei fidi concessi, con valuta 30/06/1994, secondo i seguenti scaglioni di importo: (…) per fidi complessivi da oltre 500 milioni L. 250.000”; viene poi effettivamente addebitato a tale titolo l’importo di lire 250.000 con valuta 30/06/1994;
d) nelle comunicazioni di variazione delle condizioni dal trenta settembre 1994 in poi vi è l’indicazione che il tasso debitore è quello applicato sull’apertura di credito mentre in precedenza è indicata solo la sigla a.c.;
e) il CTU ha riscontrato l’applicazione costante di un unico tasso debitore da cui correttamente dedurre che non vi sia stato sconfinamento dal fido “nonostante l’oggettiva difficoltà di individuarne precisamente l’importo”;
f) risulta contrario all’id quod plerumque accidit il fatto che un conto, utilizzato da una società commerciale per le proprie attività, sia stato del tutto privo di affidamento per ben undici anni per poi divenirlo solo nel 2000 e solo da quando la banca ha iniziato ad indicarlo negli estratti conto.
Il Tribunale infatti ha invero dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, ma ha accolto quella di accertamento del rapporto dare /avere tra le parti riconoscendo una differenza a favore della correntista di € 205.875,26 rispetto a quanto riconosciuto dall’istituto di credito; l’istituto di credito pertanto su detta domanda è soccombente”.



